Il nostro Statuto
Articolo 1
È costituita l’associazione denominata “A.I.C. Associazione Italiana Criceti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS”
L’associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
Articolo 2
L’associazione ha sede in Roma, Via Filippo Civinini n. 61.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
Articolo 3
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 4
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, ed ha per oggetto:
- la conservazione delle diversità genetiche e la protezione delle specie dei criceti in particolare e degli animali in genere,
- l’affermazione dei loro diritti e l’impedimento di ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali.
L’associazione si pone come ulteriore obiettivo la diffusione dell’educazione dell’animale uomo alla convivenza con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale, spostando cosi la corrente visione antropocentrica ad una visione più moderna ed evoluta come quella biocentrica.
A tali fini l’Associazione svilupperà ogni azione volta alla conoscenza della sensibilizzazione avvalendosi degli strumenti previsti dalla legislazione italiana ed internazionale promuovendo: convegni, studi, ricerche, sondaggi, occasioni d’incontro, manifestazioni pubbliche.
L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque non in via prevalente.
Articolo 5
L’associazione può collaborare con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
Articolo 6
I soci dell’associazione sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e ritenuti idonei al loro perseguimento.
Esistono due tipi di Soci: il Socio Attivo ed il Socio Ordinario. Il semplice versamento della quota annuale consente a chiunque di acquisire il titolo di Socio Ordinario (o semplicemente “Socio”), mentre per diventare Socio Attivo, occorre che il Socio Ordinario faccia richiesta al Consiglio Direttivo, che valuta caso per caso. I Soci di entrambe le categorie ricevono l’invito a partecipare all’Assemblea dei Soci e godono di tutti gli eventuali vantaggi e convenzioni stipulate dall’associazione. Per essere Socio Attivo, il Socio si impegna ad agire attivamente nell’interesse dell’associazione, nei limiti del possibile e nelle maniere in cui è capace di farlo. Qualora un Socio Attivo non si comporti da tale per un periodo di un anno o più, il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di discutere il suo caso e, se lo riterrà opportuno, di revocargli il titolo di Socio Attivo. I minorenni non possono essere Soci Attivi.
I soci sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di novembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.
L’associazione si riserva il diritto di nominare dei consiglieri eminenti tra personalità che si sono distinte per azioni di sensibilizzazione verso questioni inerenti il fine della associazione. Tali consiglieri possono partecipare alle assemblee ma non dispongono del diritto di voto.
Articolo 7
È facoltà di tutti gli associati recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione.
Articolo 8
Il consiglio Direttivo si riserva il diritto di deliberare l’esclusione del socio per gravi motivi ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile o per il mancato versamento della quota associativa annua ai sensi dell’art. 6 del presente statuto.
Articolo 9
Le quote versate sono da considerarsi intrasferibili e nessun socio potrà vantare diritti sul patrimonio dell’associazione.
Articolo 10
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
- Quote annuali versate dai soci
- Contributi degli aderenti
- Contributi di privati
- Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di attività o progetti
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
Articolo 11
È vietata la distribuzione diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o a favore di altre Organizzazioni non lucrative che facciano parte della medesima struttura.
Articolo 12
Sono organi dell’associazione:
- L’assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Collegio dei Revisori
Articolo 13
L’assemblea è costituita da tutti i soci previsti dall’art. 6 del presente statuto e può essere ordinaria o straordinaria.
Le assemblee sono convocate tramite lettera raccomandata spedita dal Presidente a ciascun socio almeno quindici giorni prima della prevista assemblea, con l’indicazione dei punti all’ordine del giorno.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
All’assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione
- il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale.
L’assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio Direttivo
- alla nomina del Collegio Revisori
- ad altri argomenti che siano stati proposti all’ordine del giorno.
L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto degli associati ne faccia richiesta in forma sottoscritta e motivata.
L’assemblea straordinaria può anche deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
I singoli soci hanno diritto ad un voto.
In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole di oltre il 50% dei soci.
In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei convocati.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
I soci possono farsi rappresentare da un altro socio tramite delega scritta e tuttavia nessun socio può rappresentare più di dieci soci.
Articolo 14
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo da 3 a 8 membri tra i quali vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua decisione o su richiesta di due Consiglieri. Per l’approvazione delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, alla sua sostituzione.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
Articolo 16
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
Il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina il Presidente e il Vice Presidente.
Il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione, nominati al momento della costituzione rimarranno in carica per 5 anni.
Allo scadere dei termini stabiliti si convocherà una assemblea straordinaria per la nomina del nuovo presidente e del vice presidente. Il Presidente ed il vice presidente in carica sono rieleggibili. Il Presidente ed il vice presidente in carica potranno essere destituiti dall’assemblea prima dello scadere dei 5 cinque anni, qualora riportassero gravi condanne in sede penale o civile o per loro volontà o per loro decesso.
Al Presidente e al Vice Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.
Il Presidente e il Vice Presidente curano l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci.
I soci hanno diritto di chiedere, a loro spese, estratti del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18
Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
Ove venga nominato un Tesoriere, questi avrà l’incarico di cui al precedente paragrafo, dal quale verrà esentato il Presidente.
Articolo 19
L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essere direttamente connesse.
Articolo 20
L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Articolo 21
L’Associazione potrà avvalersi di un Collegio dei Revisori quando lo riterrà opportuno.
Articolo 22
Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonchè quelle previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997 N.460